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Nuovo Regolamento Tirocinio

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MessaggioOggetto: Nuovo Regolamento Tirocinio   Ven 14 Dic 2007 - 12:23

Nuovo Regolamento Tirocini approvato dal Consiglio della II Facoltà di Economia il 12 Dicembre 2007

Art. 1 – Principi generali.

1. Il presente Regolamento disciplina l’attivazione e lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento organizzati dalla II Facoltà di Economia nel rispetto della normativa di legge e di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per i tirocini.
2. A tal fine, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al succitato Regolamento di Ateneo per i tirocini.

Art. 2 – Definizione e finalità dei tirocini.
1. Il tirocinio rappresenta un inserimento, temporalmente limitato, presso realtà professionali e lavorative che presentino caratteristiche affini ai curricula e ai percorsi formativi scelti dagli studenti e dai laureati della Facoltà.
2. Il tirocinio ha la finalità di consentire una diretta conoscenza del mondo del lavoro da parte dello studente per integrare le conoscenze acquisite attraverso la formazione accademica.
3. Le tipologie di tirocinio previste sono:
a) il tirocinio formativo, rivolto agli studenti della laurea triennale e magistrale che svolgono un periodo formativo per acquisire i CFU previsti dai relativi curricula ;
b) il tirocinio di orientamento al lavoro, svolto successivamente al conseguimento del titolo, che si pone l’obiettivo di facilitare la collocazione lavorativa di giovani laureati.

Art. 3 – Commissione di Facoltà per i tirocini
1. La Commissione di Facoltà per i tirocini è composta:
a) dal Delegato della Facoltà per i tirocini, nominato dal Consiglio di Facoltà, che la presiede;
b) dal Presidente di ciascun Corso di Studi attivato dalla Facoltà;
c) dal responsabile del Servizio di Facoltà per i tirocini;
d) da un rappresentante degli studenti designato all’interno del Consiglio di Facoltà.
2. La Commissione Tirocini di Facoltà si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
3. In via transitoria, non essendo ancora attivati i Consigli di Corso di Studio, la Commissione è integrata da tre docenti nominati dal Consiglio di Facoltà tra i suoi componenti.
4. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 4 – Servizio di Facoltà per i tirocini
1. Presso la Presidenza della II Facoltà è costituito il Servizio per i tirocini al quale sono affidati i compiti di cui all’art. 13 del D. R. 2 dicembre 2003, n. 9964.
2. I dati personali raccolti dal Servizio saranno utilizzati e conservati sia al fine di gestire e monitorare i tirocini formativi e di orientamento, sia al fine di monitorare l’andamento delle assunzioni conseguenti allo svolgimento di un periodo di tirocinio.

Art. 5 – Tutor accademico e tutor aziendale
1. Possono assumere la funzione di tutor accademico tutti i docenti e i ricercatori della II Facoltà di Economia, nonché, previo accertamento della loro disponibilità, i professori a contratto.
2. Il tutor segue lo studente nell’attività di tirocinio e verifica che il tirocinio sia svolto secondo il progetto approvato dalla Commissione Tirocini di Facoltà. Al fine di rendere proficua l’attività di tirocinio, è individuato dal soggetto ospitante un tutor aziendale che, collaborando con il tutor
accademico, ha il compito specifico di favorire l’inserimento del tirocinante nel contesto aziendale.

Art. 6 – Tirocinanti
1. Alla luce delle finalità enunciate nell’art. 1 ai tirocini formativi possono accedere:
a) gli studenti iscritti al secondo anno di uno dei corsi di laurea triennale della II Facoltà di Economia;
b) gli studenti che abbiano acquisito almeno 30 crediti formativi nella laurea magistrale.
2. Alla luce delle finalità enunciate nell’art. 1 ai tirocini di orientamento al lavoro possono accedere coloro i quali abbiano conseguito la laurea o altro titolo universitario presso la II Facoltà di Economia , a condizione che l’attività ad essi relativa sia completata entro i 18 mesi successivi a
tale conseguimento.
3. La sussistenza dei predetti requisiti viene autocertificata dal tirocinante.

Art. 7 – Soggetti ospitanti

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso studi professionali, aziende private, enti pubblici, enti locali e territoriali e comunque presso qualsiasi struttura della Pubblica Amministrazione.
2. Qualora vi sia indisponibilità, anche sopravvenuta, di soggetti ospitanti, previa motivata delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea di appartenenza dello studente, il tirocinio formativo può essere svolto presso l’Università degli Studi di Bari nel rispetto del Regolamento Tirocini di Ateneo.

Art. 8 – Procedura per l’attivazione dei tirocini
1. Per accedere alle attività di tirocinio lo studente o il laureato deve utilizzare gli appositi moduli disponibili presso il Servizio per i tirocini o sul sito Internet della Facoltà medesima.
2. Il soggetto ospitante ha l’onere di compilare le parti di propria competenza della convenzione con la II Facoltà di Economia.
3. Il progetto formativo e di orientamento è compilato a cura del tirocinante d’intesa con il soggetto ospitante, il quale provvede ad indicare il tutor aziendale, e con la II Facoltà di Economia, la quale provvede ad indicare il tutor accademico. In questa fase verranno, in particolare, concordati gli obiettivi e le modalità di svolgimento dei tirocini al fine di renderli omogenei al relativo corso di studi.
4. La convenzione e il progetto formativo e di orientamento, in duplice copia come per legge, vanno consegnati al Servizio per i tirocini della Facoltà onde consentire gli adempimenti inerenti alla copertura assicurativa e alle comunicazioni agli organi competenti da parte del medesimo Servizio. Il Servizio di Facoltà per i tirocini provvederà, inoltre, a verificare sulla base
dell’autocertificazione del tirocinante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6, co. 1 lett. a) e b).

Art. 9 – Durata dei tirocini
1. Ferma restando la durata massima di 12 mesi fissata dall’art. 18 lett. d) della L. 24 giugno 1997, n. 196 e dall’art. 4 del D. M. 25 marzo 1998, n. 142, la durata di ciascun tirocinio è concordata da ciascun tirocinante con il soggetto ospitante e con il tutor accademico all’atto della predisposizione del progetto formativo e di orientamento.
2. Ai fini del riconoscimento delle attività svolte in termini di crediti formativi, 25 ore di attività equivalgono a 1 CFU.
3. Fermo restando il numero minimo di CFU stabiliti dagli ordinamenti dei rispettivi Corsi di Laurea, il numero massimo di crediti da riconoscere all’attività di tirocinio è pari a 7 CFU per il Corso di Studi Triennale in Economia Aziendale, 5 CFU per il Corso di Studi Magistrale in
Consulenza Professionale per le Aziende e 11 per il Corso di Studi Triennale in Economia e Commercio.

Art. 10 – Obblighi del tirocinante e del soggetto ospitante
1. Durante il tirocinio, che non costituisce rapporto di lavoro, il tirocinante ha l’obbligo:
a) di effettuare le attività previste nel progetto formativo presso la sede assegnata;
b) di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti ed ogni altra disposizione in vigore presso il soggetto ospitante con particolare riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) di mantenere la segretezza su qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza, anche indirettamente, durante l’attività di tirocinio;
d) di seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor accademico;
e) di compilare il registro di frequenza, che sarà conservato dal soggetto ospitante;
f) di predisporre, al termine del tirocinio, un’analitica relazione sull’attività svolta e di compilare il questionario di valutazione. Nella relazione il tirocinante dovrà descrivere le attività svolte, le metodologie e gli strumenti utilizzati durante il tirocinio e dare analiticamente conto del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato nel progetto formativo e di orientamento, motivando adeguatamente l’eventuale mancato o parziale
raggiungimento degli obiettivi medesimi. La medesima relazione deve essere corredata dal parere del tutor accademico. Sarà cura del tutor aziendale dichiarare la durata del tirocinio, precisando i giorni e le ore di svolgimento delle attività ad esso inerenti, desunte dal registro di frequenza.
2. Durante il tirocinio il soggetto ospitante non può adibire il tirocinante ad attività differenti da quelle indicate nel progetto formativo e di orientamento.
3. Su richiesta motivata del tirocinante il tutor accademico effettua un monitoraggio sulla corretta attuazione del progetto.

Art. 11 – Valutazione e certificazione dei tirocini
1. La valutazione dell’attività di tirocinio spetta alla Commissione di Facoltà per i tirocini che procede all’approvazione dell’attività svolta sulla base del parere del tutor accademico.
2. La valutazione positiva è condizione per il riconoscimento dei relativi CFU e/o per il rilascio della certificazione attestante lo svolgimento del tirocinio eventualmente richiesta dal tirocinante o dal soggetto ospitante.

Art. 12 – Riconoscimento di esperienze lavorative
1. L’eventuale attività lavorativa che lo studente svolga durante la durata del corso di studio, purché adeguatamente documentata e coerente con gli obiettivi formativi del Corso di laurea di appartenenza, può essere riconosciuta come attività di tirocinio formativo.
2. A tal fine, lo studente deve presentare domanda di riconoscimento al Presidente della Commissione Tirocini di Corso di Studio, ovvero della Commissione Tirocini di Facoltà ove il primo non sia stato attivato.
3. Ai fini della valutazione in termini di CFU delle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 commi 2 e 3.
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